Attestato di Prestazione Energetica (APE) e rinnovo tacito dei contratti di locazione

 

 

Con la presente poniamo alla vostra attenzione un importante chiarimento interpretativo fornito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), a seguito di interpello promosso dalla Regione Liguria in materia di Attestato di Prestazione Energetica (APE) negli immobili concessi in locazione.
 
In particolare, il MASE ha affrontato il tema relativo all’obbligo di rinnovo dell’APE nel caso di contratti di locazione ad uso abitativo che, alla seconda scadenza, vengano rinnovati tacitamente ai sensi dell’art. 1597 c.c.
 
Dall’interpretazione ministeriale emerge in modo chiaro che:
 la rinnovazione tacita del contratto di locazione, al termine della seconda scadenza, costituisce a tutti gli effetti una “nuova locazione”;
 conseguentemente, qualora l’APE risulti scaduto durante la vigenza del contratto, lo stesso deve essere rinnovato al momento del tacito rinnovo.
 
Tale orientamento si fonda sia sulla lettura sistematica dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005, sia sulla ratio della normativa Nazionale ed Europea in materia di efficienza energetica, che impone la piena validità e attualità delle informazioni energetiche fornite al conduttore.
 
Alla luce di quanto sopra, si raccomanda di prestare particolare attenzione alla validità temporale dell’APE in occasione delle scadenze contrattuali, al fine di garantire la conformità normativa ed evitare possibili criticità.
 
 
Roma, 1 aprile 2026
 
Fonte: Centro Studi Fiaip