Bonus edilizi- Circolare n.33/E Agenzia delle Entrate

Il Centro Studi Fiaip segnala la pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.33/E del 6 ottobre 2022,  contenente le novità relative alla cessione o allo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022)  (All.1).

In primis vengono forniti  chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

La Circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, distinguendo a seconda che l’errore sia formale (nel caso, ad esempio, siano  stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori) o sostanziale (ossia quando l’errore attiene ad elementi essenziali del credito ceduto) ,  precisando che, nel primo caso, è sufficiente  inviare una segnalazione tramite pec, mentre nel secondo è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio; decorso tale termine, se il credito è stato accettato dal cessionario, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, tramite l’invio dello specifico  modello (All.2)  ad un’apposita casella pec.

Per coloro che non hanno inviato nei termini  la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020)  è possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”,  mediante la quale è possibile  inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

All.1 Circolare AdE n.33/22
All.2 Modello annullamento cessione crediti

 

Roma, 1 ottobre 2022

Fonte: Centro Studi Fiaip