Nell’ambito della costante attività di monitoraggio normativo e di aggiornamento professionale svolta dal Centro Studi FIAIP, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su un’importante novità legislativa che interessa direttamente l’attività degli agenti immobiliari relativamente all’identificazione della clientela, sia ai fini della stipula dei contratti sia dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Per effetto del Regolamento (UE) 2025/1208 e delle disposizioni introdotte dal D.L. 26 giugno 2026, n. 108, a decorrere dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee perderanno validità anche qualora riportino una data di scadenza successiva e, conseguentemente, non potranno più essere utilizzate come documento valido per l’identificazione nei contratti privati, compresi gli atti di compravendita immobiliare o i rogiti notarili.
Il D.L. n. 108/2026 ha previsto due sole eccezioni, limitate e tassative, definibili come “proroga della validità delle carte d’identità cartacee”:
1. Per i contratti stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la carta cartacea è già stata acquisita ai fini dell’identificazione delle parti; in tal caso non occorre sostituire il documento e la carta continua a valere fino alla sua naturale scadenza solo per la prosecuzione di quel rapporto contrattuale.
2. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione dove il decreto ha previsto una proroga tecnica fino al 31 gennaio 2027 esclusivamente per determinate finalità di interesse pubblico (prestazioni sanitarie, previdenziali, rapporti con la PA, banche, Poste, consegna di atti, ecc.).
Pertanto, le proroghe contenute nel D.L. 108/2026 non si estendono alla stipula di nuovi contratti tra privati sottoscritti a partire dal 3 agosto, per i quali noi agenti immobiliari saremo tenuti a verificare che il documento di identità esibito dal cliente sia giuridicamente valido (prioritariamente la Carta d’Identità Elettronica – CIE), evitando di utilizzare carte d’identità cartacee non più efficaci.
Qualora il cliente non sia ancora in possesso della Carta d’Identità Elettronica (CIE), potranno essere utilizzati, se in corso di validità, altri documenti di riconoscimento equipollenti previsti dall’ordinamento, quali, ad esempio:
– passaporto;
– patente di guida;
– patente nautica;
– porto d’armi;
– altri documenti di riconoscimento rilasciati da una Pubblica Amministrazione, muniti di fotografia e aventi valore di documento di identità.
Si invita pertanto ogni associato a prestare particolare attenzione a tale aspetto già nella fase di acquisizione dell’incarico, delle proposte di acquisto, dei preliminari e, più in generale, in tutte le attività che richiedono l’identificazione della clientela.
Il Centro Studi FIAIP continuerà a monitorare eventuali ulteriori chiarimenti interpretativi che dovessero essere emanati dal Ministero dell’Interno o dalle Autorità competenti.
Roma, 22 luglio 2026
Fonte: Centro Studi Fiaip



