Decreto “CuraItalia” (D.L.n.18/2020) e Decreto “Liquidità” (D.L.n.23/2020): Circolare Agenzia delle Entrate n.11/E

E’ stata pubblicata dall’’Agenzia delle Entrate una nuova Circolare di chiarimento interpretativo in relazione ad ulteriori quesiti pervenuti sui decreti legge in oggetto.

Si evidenziano, in particolare, due risposte a quesiti inerenti il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (art. 65 D.L.n.18/2020)

L’Agenzia precisa (quesiti 3.1 e 3.2) quali altre spese possano essere ricomprese nell’ambito del credito d’imposta riconosciuto, chiarendo che “qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta”, così come  “nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia un negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, il credito di imposta “spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività”.

Con la risposta al quesito 2.14, l’Agenzia, chiarisce che nell’ambito della sospensione degli  adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ai sensi dell’art. 62 D.L. n.18/2020,  rientra anche quello di cui all’art. 19, comma 1, D.P.R. n.131/1986, ossia il termine entro il quale deve essere denunciato un evento che si sia verificato successivamente alla registrazione di un atto e tale da richiedere una nuova liquidazione dell’imposta rispetto a quella già corrisposta.

Nello specifico, le ipotesi considerate dall’art. 19 riguardano l’avveramento della condizione sospensiva, l’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei, appunto, a modificare gli effetti giuridici che impongono una «ulteriore liquidazione di imposta».

Questi eventi devono essere obbligatoriamente denunciati dalle parti contraenti o dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione all’Ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono, entro 20 giorni dal loro verificarsi (30 giorni per il caso di registrazione telematica).

A tale riguardo,  l’Agenzia  delle Entrate precisa che “se il termine relativo all’obbligo di presentazione della denuncia ai sensi dell’articolo 19 scade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, tale adempimento è da considerarsi sospeso, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 62. Resta inteso che tale adempimento, benché sospeso, possa comunque essere posto in essere dai soggetti legittimati anche durante tale periodo di sospensione. Le denunce sospese dovranno, quindi, essere effettuate entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, ai sensi del comma 6, del medesimo articolo” aggiungendo, inoltre che “Tale conclusione resta valida anche nella specifica ipotesi in cui l’obbligo della denuncia di cui al predetto articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sia conseguente all’avveramento della condizione sospensiva apposta agli atti di trasferimento di beni culturali a titolo oneroso o di conferimento degli stessi in società, al fine dell’esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero del beni culturali, prevista dagli articoli dal 60 al 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”.

 

Roma, 7 maggio 2020

Fonte: Centro Studi Fiaip