Obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019

In considerazione dell’approssimarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (1° gennaio 2019) – come confermato anche ieri dal Sottosegretario Villarosa in occasione della risposta fornita ad un’interrogazione parlamentare con la quale veniva richiesto un differimento, almeno per alcune categorie, della data di entrata in vigore dell’obbligo — si allega il vademecum recentemente realizzato in merito dall’Agenzia delle Entrate e si riportano di seguito le principali linee guida sull’obbligo.

L’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico riguarderà tutti i soggetti titolari di partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 917, lett. “a” e comma 927, L.n. 205/2017).
Le disposizioni sulla fatturazione elettronica non modificano in alcun modo le modalità di redazione dei documenti fiscali, ma servono esclusivamente a velocizzare lo scambio di informazioni con la Pubblica Amministrazione attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.).

In sostanza, cambia la forma del documento, che diventa elettronica, ma non il contenuto.
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/11) o nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/14).

Predisposizione e invio telematico

Ogni fattura deve essere predisposta in formato XML e firmata digitalmente a garanzia dell’integrità delle informazioni contenute.

Quindi, seppur ancora possibile lo scambio di documenti cartacei, resta inteso che il documento fiscale di riferimento sarà solo ed esclusivamente il file trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Per la predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche i soggetti interessati possono avvalersi di intermediari (dottori commercialisti, consulenti, ecc.), ferme restando le responsabilità del soggetto titolare di P.IVA, oppure provvedere autonomamente come dettagliatamente indicato nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 settembre 2018 disponibile cliccando qui.

Per la predisposizione del file, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili gratuitamente:

  • una procedura web;
  • un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (c.d. app);
  • un software da installare su PC.

Il file può essere anche predisposto con software privati, ma deve comunque possedere le specifiche tecniche richieste (di cui all’all.A del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 disponibile cliccando qui).

Se si ricorre alla predisposizione autonoma della fattura elettronica, l’invio deve avvenire attraverso:

  • posta elettronica certificata (PEC);
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello web service;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di accreditamento.

Conservazione

La Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (es. pdf, jpg o txt) previsti dalla normativa in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Servizio di conservazione

Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 89757/2018 e nella Circolare n. 8/E del 30/04/2018 è stato specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online) tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il S.d.I. saranno portate in conservazione gratuitamente a norma del D.M. 17 giugno 2014.

Roma, 11 ottobre 2018

Fonte: Centro Studi Fiaip