Occupazione illegale risarcita. Lo Stato condannato a indennizzare il proprietario di un immobile occupato abusivamente (Trib. Roma, sent.13719/2018)

Lo Stato italiano e il Ministero dell’interno sono stati condannati, fra di loro in solido, dal Tribunale di Roma “a pagare immediatamente”, a titolo di risarcimento del danno, la somma di 28 milioni di euro, oltre interessi legali, al proprietario di un immobile occupato abusivamente da ben 9 anni. Lo Stato italiano dovrà risarcire il proprietario per mancato sgombero di un immobile occupato. Se lo stabile è abusivamente detenuto, è lo Stato, con il suo apparato amministrativo, che deve darsi carico di rendere disponibile la proprietà agli aventi diritto. A stabilirlo è il Tribunale di Roma, che ha scritto una sentenza (Sentenza n° 13719/2018, pubblicata il 4 luglio 2018, Giudice Alfredo Sacco) che fa giurisprudenza, essendo la prima volta che una omissione dell`attività dell`autorità amministrativa viene considerata presupposto di un risarcimento. Nel caso concreto la responsabilità dell’autorità pubblica è stata individuata dal giudice nella “mancata prevenzione dell’occupazione” e nella “sua mancata repressione (sgombero)”.

La sentenza del Tribunale di Roma mette infatti in evidenza che i diritti dei privati sono un diritto soggettivo del privato nei confronti dello Stato. Qui l`inerzia colpevole è stata ravvisata nella mancata prevenzione dell`occupazione e nella mancata esecuzione di provvedimento di sgombero. La pronuncia analizza le posizioni delle varie autorità chiamate in giudizio e cioè Comune, Regione e Stato. Soppesandone le competenze, la pronuncia concentra la condanna in capo allo Stato e manda assolti Regione e Comune. La sentenza si preoccupa di dare conto che il privato aveva fatto tutto quanto ragionevole attendersi e senza pretendere oneri sproporzionati.

Tra l`altro alla società proprietaria degli stabili occupati non può rimproverarsi di non avere recintato tutta zona e di avere predisposto un sistema di vigilanza complessivo: non era esigibile, dice il giudice, e tra l`altro non sarebbe stato nemmeno efficace. Solo l`uso della forza, nei limiti previsti dalla legge, avrebbe garantito il risultato che per di più sarebbe stato doppio: garantire il godimento dell`immobile alla parte proprietaria; assicurare il generale interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacifica. Quindi, lo Stato deve contemporaneamente tutelare la proprietà e l`ordine pubblico e la sicurezza pubblica. L’occupazione abusiva di un intero compendio immobiliare – si legge nel provvedimento – non lede i soli interessi della parte proprietaria ma lede anche il generale interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacifica e assume un’inequivoca valenza eversiva. La tutela della proprietà e dell’iniziativa economica privata – prosegue il Tribunale – non è alternativa alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ma ne costituisce una delle manifestazioni più significative unitamente alla tutela della sicurezza e della libertà delle persona. Nella pronuncia si legge:” Se l`esecuzione degli sgomberi forzati può nell`immediato provocare disordine e turbamenti dell`ordine pubblico, la tolleranza delle occupazioni abusive, al contrario, può determinare situazioni di pericolo meno evidenti ma decisamente più gravi nel medio e nel lungo periodo. Tollerare simili occupazioni abusive, conclude la sentenza, può consentire il formarsi di “zone franche” utili per ogni genere di traffico illecito”.

Il danno risarcibile, quanto al diritto di proprietà, è stato determinato dall`oggettiva impossibilità di disporre del bene e commisurato al valore locatizio del bene stesso. Quanto al diritto di iniziativa economica, il pregiudizio è stato invece determinato dall`impossibilità di concludere positivamente l`investimento programmato e commisurato al profitto non introitato.

Roma, 05 luglio 2018

Fonte: Centro Studi Fiaip

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