SuperBonus 110% – Circolare Agenzia delle Entrate 24/E e Provvedimento 8 Agosto 2020

In allegato la Circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate ed il Provvedimento dell’8 agosto scorso, elaborati dall’Agenzia per l’attuazione dell’incentivo.
 
Con la Circolare n. 24/E (all.1)  l’Agenzia fornisce chiarimenti interpretativi agli articoli 119 e 121 del D.L.n. 34/2020 (D.L. “Rilancio”), definendone i presupposti, ossia  l’ambito soggettivo e oggettivo (con la precisa individuazione, ad esempio, degli interventi “trainanti” e “trainati), i requisiti per l’accesso al Superbonus, le alternative alla detrazione (ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione), nonché gli adempimenti necessari per la fruizione del Superbonus (asseverazioni e visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per il diritto alla detrazione).
 
A parere dell’Agenzia, sono esclusi dal beneficio “gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti”.
 
Sono, invece, considerate beneficiarie le persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti o professioni nel caso in cui le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” (non chiaramente, sugli immobili strumentali né su quelli appartenenti all’impresa).
 
Possono, inoltre, accedere al Superbonus anche i familiari e i conviventi del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori e purchè conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese (l’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato).
 
Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.  
Viene, inoltre, ricordato che la quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
 
Con il Provvedimento 8 agosto (all.2; all.ti 2 bis e 2 ter) l’Agenzia ha, invece, approvato il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, con il quale i soggetti beneficiari delle detrazioni comunicano all’Agenzia delle entrate le opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio (ossia, come ricordato, lo “sconto in fattura” o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante).
 
La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica (direttamente dai beneficiari o per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1988) all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020 e deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione (con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate).
 
Vengono, inoltre, definite le modalità con cui coloro che acquisiscono i crediti corrispondenti alle detrazioni possono utilizzare il relativo importo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo a soggetti terzi.
 
Da ultimo, Vi riporto il link  all’area tematica dell’Agenzia delle Entrate contenente anche le Faq e le risposte agli interpelli presentati sul tema: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25 e, per completezza informativa.

Vi rimandiamo inoltre agli allegati presenti nelle Circolari del  Centro Studi FIAIP del 24 luglio e del 7 agosto scorsi, presenti in quest’area.

 

Roma, 16 settembre 2020

Fonte: Centro Studi Fiaip