LO STAUTUTO DEL CONTRIBUENTE

Caro Associato,

nell’ultimo Convegno tenutosi a Perugia c/o sede Banca Unicredit, con l’intervento della GUARDIA  DI  FINANZA, si è evidenziata la necessità di divulgare agli Associati " lo Statuto del Contribuente ", in quanto nello stesso, sono ampliamente descritti quali sono i diritti e le garanzie del contribuente che viene sottoposto a verifiche fiscali. 

Molto spesso parlandoci francamente, a noi capita di essere impreparati, per cui è nata questa esigenza di prenderne atto e di allargare questa conoscenza a tutti voi o a chi non abbia avuto l’occasione o l’opportunità di conoscere bene la normativa.  

L 27/07/2000 n. 212 (testo vigente) Legge 27 luglio 2000, n. 212 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 177). – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. (1) (2) (1) Vedi art. 1, d.l. 24 settembre 2002, n. 209. (2) A norma dell’articolo 01 del D.L. 30 settembre 2000, n. 268 le disposizioni della presente legge non si applicano al suddetto decreto.

 Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Princìpi generali. 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. 2. L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. 3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge. 4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge. Articolo 2 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute. 2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima. 3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio. 4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato. Articolo 3 Efficacia temporale delle norme tributarie. 1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno eff