Lettera del Presidente Nazionale: Cancellazione incompatibilita’, la XIV^ Commissione Senato approva emendamento Fiaip

Lettera del Presidente Nazionale: Cancellazione incompatibilita', la XIV^ Commissione Senato approva emendamento Fiaip

Gentili Associate e cari Associati,

con estrema soddisfazione Vi comunico che nel tardo pomeriggio di ieri la XIV Commissione del Senato ha approvato l’emendamento 2.3 (testo 3), che di fatto abroga la norma con cui la Legge 57/2001, impediva a noi agenti immobiliari di svolgere qualsiasi attività imprenditoriale.

Il percorso legislativo è ancora lungo, ma l’approvazione dell’emendamento in questione è un primo e fondamentale passo, che dovrà permettere alle nostre agenzie immobiliari di potere erogare maggiori servizi ai nostri clienti.

Fiaip da anni si batte per l’eliminazione di quelle incompatibilità che ci hanno impedito di crescere e di adeguare la nostra professione alle esigenze degli attuali processi economici, ma nello stesso tempo siamo entusiasti del fatto che nello stesso emendamento siamo riusciti a rendere incompatibili con la nostra professione i dipendenti pubblici e privati, con la specifica (necessaria) per i dipendenti delle banche, delle finanziarie e delle assicurazioni. Ancor di più, siamo soddisfatti per essere riusciti a rendere incompatibili tutte le professioni intellettuali afferenti al nostro settore.

Il testo originale proposto dal Governo era il seguente:

L’articolo 5 della l. 3 febbraio 1989 n. 39 e’ sostituito dal seguente:
“L'esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione

Fiaip ha pesantemente criticato questo testo, la cui approvazione avrebbe aperto la porta della nostra professione a tutto l’universo mondo, in particolar modo ai dipendenti di banca o assicurativi e a tutte le professioni e, come Vi ho precedentemente scritto, nella nostra audizione in Senato abbiamo presentato il seguente testo di modifica:


(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

  • con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione
  • con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione
  • con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.

Il testo presentato è stato il frutto di un lungo lavoro di raccordo con i molti parlamentari che hanno a cuore il futuro della nostra professione e nella giornata di ieri la Commissione ha approvato il seguente testo, che ora approderà nell’Aula del Senato:

2.3 (Testo 3)
Simone Bossi, Casolati, Bonfrisco, Pucciarelli, Lorefice, Angrisani, DiMicco, Gaudiano, Giannuzzi, Ricciardi


Accolto
     Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».


Il nuovo articolo 5 della legge 39/89 sarà quindi il seguente:

L'esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni  afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».”

Ora dovremo difendere il risultato ottenuto dalle lobby bancarie e assicurative oltre che da quelle delle professioni intellettuali, ma anche grazie alla ritrovata unità in sede di Consulta Interassociativa le speranze di concludere positivamente questa vicenda sono molto alte.

Se ciò accadesse si chiuderebbe felicemente una battaglia che Fiaip  conduce ormai da anni e che ci ha visti portatori delle idee di tutti i nostri associati.

Uniti si vince !!!!

Gian Battista Baccarini
Presidente Nazionale Fiaip