LEGISLAZIONE | Attestato di Prestazione Energetica, obblighi di pubblicita’ e sanzioni

Mantenendo l’impegno assunto nei confronti dei propri associati, FIAIP Emilia-Romagna ha instaurato e mantenuto un dialogo trasparente e proficuo con la Regione, al fine di chiarire tutti gli aspetti relativi alla normativa in materia di APE (Attestato di Prestazione Energetica) ed alla sua corretta applicazione da parte di operatori e cittadini.

In particolare, abbiamo fornito chiarimenti sui nostri siti istituzionali regionali e provinciali il 30/11/2012, il 02/02/2013 ed il 20/06/2013 : oggi, a seguito di un ulteriore confronto con gli uffici competenti, siamo in grado di dare le precisazioni che seguono.

  • Le uniche sanzioni applicabili in Emilia-Romagna in materia sono quelle previste dalla norma nazionale di riferimento, quindi le sanzioni previste dal D.Lgs. 192/95 così come modificato dal DL 63/2013, che sono in vigore dal 5 giugno anche nella nostra Regione; ci preme ricordare che in caso di violazione dell’obbligo di pubblicità dell’indice di prestazione energetica e della relativa classe il responsabile dell’annuncio è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di €500,00 fino ad un massimo di €3.000,00

  • Le modalità con cui effettuare i controlli e le relative procedure saranno definite nell’ambito della revisione delle disposizioni regionali in materia: la nostra Regione non ha ad oggi dato disposizioni particolari circa la loro applicazione e le relative procedure di accertamento e irrogazione, ivi compresi i soggetti coinvolti ed in particolare gli agenti accertatori

  • Le disposizioni già vigenti in Emilia-Romagna sanciscono l’equivalenza tra ACE ed APE, e quest’ultimo va quindi prodotto con le medesime modalità, compreso il caso di edifici privi di impianto termico

  • In base alle disposizioni regionali sull’annuncio immobiliare vanno evidenziati sia l’indice di prestazione energetica che la relativa classe

  • La disciplina regionale non prevede una definizione specifica di annuncio immobiliare, che consenta di limitare l’applicazione della disposizione a casi chiaramente individuati: riteniamo pertanto corretto adottare in merito un criterio estensivo, che necessariamente ricomprenda anche il cartello di promozione della vendita affisso in prossimità del cantiere. Ai cartelli andrà pertanto esteso l’obbligo di pubblicazione di indice di prestazione energetica e classe.

  • L’ACE/APE si riferisce – di norma – alla singola unità immobiliare: nel caso di annuncio immobiliare che comprenda diverse unità immobiliari dovrebbero quindi essere evidenziate le caratteristiche di ciascuna di esse (o singolarmente, o per gruppi omogenei)

Naturalmente continueremo a lavorare per tenere tutti voi aggiornati sugli ultimi sviluppi normativi, e ad attivarci in ogni sede affinchè la nostra professione possa svolgersi sulla base di indicazioni chiare, pratiche e giuste.

Vi ricordiamo infine che per qualsiasi chiarimento scritto ulteriore siamo sempre a disposizione all’indirizzo segreteria@emiliaromagna.fiaip.it