Permuta immobili

Permuta di immobili – Imposte Ipotecaria a Catastale

Chiarimenti ministeriali  

 

  

Il contratto di permuta immobiliare deve essere assoggettato due volte ad imposta Catastale, dando luogo a due distinte volture (una per ciascun immobile oggetto di compravendita), assumendo come base imponibile il valore venale in comune commercio di ognuno degli immobili trasferiti.

 

Resta fermo, invece, l`assoggettamento ad una sola imposta Ipotecaria, da calcolarsi sulla base del valore dell`immobile, oggetto della permuta, che da` luogo all`applicazione della maggiore imposta.

 

Cosi` precisa l`Agenzia delle Entrate con la Circolare n.8/E del 13 febbraio 2007, nella quale viene esaminato il trattamento fiscale da applicare ai contratti di permuta immobiliare, in particolare ai fini delle imposte Ipotecaria e Catastale, dovute per l`esecuzione, rispettivamente, delle formalita` di trascrizione e di voltura degli atti di trasferimento.

 

In particolare, a parere dell`Amministrazione Finanziaria, la permuta di beni immobili (contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprieta` di beni o diritti da un contraente all`altro) deve essere assoggettata:

 

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