TASSAZIONE PLUSVALENZA

Tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili

Riscossione: misure sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

 

Primi chiarimenti ministeriali

Le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili (aree e fabbricati), conseguite da privati effettuate tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2006, sono soggette all’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 20%. Per contro, dal 1° gennaio 2007, tale regime fiscale rimane in vigore solo per i fabbricati, essendo stato eliminato il regime agevolato per le cessioni di aree suscettibili di destinazione edificatoria. Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 10.000 euro, devono verificare che il beneficiario non sia moroso rispetto all’obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Queste le conferme contenute nella Circolare dell`Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007, che ha fornito i primi chiarimenti in merito a tali questioni.

1. Tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili. Come noto, il comma 496, dell’art. 1 della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 12,50% sulle plusvalenze realizzate, dai privati non esercenti attività commerciale, con la vendita di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni e con la cessione delle aree edificabili.

Il D.L. 262/2006 innalza l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per le plusvalenze realizzate con

trasferimenti di aree e fabbricati, dal 12,50% al 20%.

L’Amministrazione Finanziaria ha confermato, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.

1/E del 19 gennaio 2007, che l’imposta sostitutiva del 20% è limitata alle sole cessioni

infraquinquennali di fabbricati e terreni non edificabili.

Infatti, l’art. 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha eliminato l’assoggettamento ad imposta sostitutiva per le plusvalenze derivanti da cessioni di terreni suscettibili di destinazione edificatoria, per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2007.