NUOVI ADEMPIMENTI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

NUOVI ADEMPIMENTI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

(D.Lgs. 81/2008  EX LEGGE 626/1994)

 

Sulla scorta della prossima entrata in vigore (01/01/2009) del disposto dal D. Lgs. 81/2008, che, innovando la precedente normativa in materia, impone  a tutti i datori di lavoro e/o committenti e/o associanti e/o tutte le forme societarie di agenzie ove operino “soci d’opera” (anche in assenza di personale subordinato),” i seguenti adempimenti minimi da porre in essere per tutte le ditte con un organico fino a 10 dipendenti, mentre per le ditte con organico superiore gli adempimenti aumentano in quantità e in qualità nonché nella complessità dei medesime anche a riguardo delle sanzioni,di provvedere alla:

        Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei prestatori:

        Eliminazione degli stessi per quanto possibile;

predisponendo con data certa: “Il Documento di Valutazione del rischio” redigendo l’apposito documento di valutazione (di cui al combinato disposto dagli art. 17, comma 1, lettera a ed art 28 del citato decreto), che deve contenere:

        le procedure ed organizzazione per l’attuazione e la prevenzione e protezione da realizzare;

        i ruoli, compiti e poteri nell’organizzazione aziendale preposti ad attuare le procedure previste

        l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza ed adeguata formazione;

Più precisamente il documento dovrà fornire indicazioni non meramente generiche ma specifiche e caratteristiche su:

      le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro dato utile;

descrivendo:

      le varie fasi del procedimento di valutazione del rischio

      l’eventuale coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (su questo punto peraltro le agenzie immobiliari stante le dimensioni ridotte della forza lavoro subordinata in organico sono di fatto sottratte all’obbligo, tranne nel caso superino i 15 dipendenti a tempo pieno);

      le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.

 

Per quanto riguarda invece i criteri adottati nel corso della procedura, occorre che le indicazione devono avere riguardo:

      i pericoli ed i rischi correlati;

      i soggetti esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);

      i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;

      gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge;

 

il documento deve inoltre individuare i criteri di prevenzione e di protezione adottati in funzione della valutazione effettuata e degli eventuali dispositivi di protezione individuale utilizzati, con la specificazione:

      degli interventi la cui necessità sia emersa in conseguenza della valutazione e di quelli programmati per conseguire una riduzione di rischi residui;

      delle conseguenti misure di informazione e formazione dei lavoratori previste

      dell’insieme delle misure e dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;

descrivendo, infine, la programmazione dei provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ed in particolare:

      l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;

      il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;

      il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in funzione dei risultati delle misure di controllo.

 

L’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e delle misure assunte, formalizzata con la redazione del documento sopradescritto andrà infine assoggettata a data certa (prima della scadenza del termine normativo, ovvero: 01/01/2009), e con opportuna autocertificazione potrà equivalere all’assolvimento  delle obbligazioni poste a carico dei destinatari a norma delle disposizioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f) co. 1 art. 15 (Misure generali di tutela) del D.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81.

 

A riguardo si deve, infine, informare che l’apparato sanzionatorio in materia è stato di molto inasprito con il decreto in questione, e, che per inadempimento del datore di lavoro è intesa anche la mancata redazione del documento di valutazione od addirittura una inesatta od incompleta iniziativa in tal senso da parte del datore di lavoro, con sanzioni amministrative caratterizzate da importi che possono arrivare a 200.000, Euro e sanzioni penali che comprendono l’arresto fino ad un anno, oltre alla sospensione dell’attività aziendale sino ad un anno, oltre all’obbligo di risarcimento per il dipendente/collaboratore che abbia sofferto di danni fisici o psicologici.

 

La FIAIP, considerato quanto sopra, sta valutando offerte ricevute per selezionare un service certificato e qualificato nel settore con il quale sottoscrivere una convenzione per la consulenza e la redazione del documento di valutazione dei rischi a costi concorrenziali per gli associati.

Si ipotizza di poter comunicare entro pochi giorni i dettagli della convenzione che sarà immediatamente inserita nel sito istituzionale della federazione.

 

Roma, 16 dicembre 2008

 

Gianfranco Civoli

Vice Presidente Nazionale CCNL e Previdenza