Locazioni Turistiche, Fiaip e Confedilizia Grosseto “Nuova invasione di campo della Regione”

Locazioni Turistiche, Fiaip e Confedilizia Grosseto "Nuova invasione di campo della Regione"

"Molti nostri concittadini, che si limitano a seguire le cronache locali dei principali organi di informazione, saranno quasi certamente all’oscuro della nuova normativa regionale in materia di locazioni turistiche“.

A dichiararlo, in un comunicato congiunto, sono Confedilizia e Fiaip Grosseto

“Confedilizia e Fiaip Grosseto ritengono pertanto opportuno riprendere l’argomento che, anche nel nostro territorio, va a toccare gli interessi legittimi di molti proprietari di casa – continua la nota -. La legge regionale toscana n° 86 del 2016, come successivamente modificata, prevede, all’articolo 70 che ‘chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione indiretta (ndr. tramite agenzie)’, debba comunicare tutta una serie di informazioni al Comune in cui gli alloggi sono situati. La Giunta regionale, con la delibera n° 1267 del 19 novembre 2018, ha provveduto ad individuare (con l’allegato A) gli elementi che dovranno essere indicati nella suddetta comunicazione da inviare al Comune entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione e che eventuali integrazioni o variazioni vadano al pari comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento“.

“In breve: dal 1° marzo, per ottemperare all’obbligo introdotto dalle nuove disposizioni, chiunque conceda in locazione uno o più alloggi con finalità turistiche, dovrà – spiega il comunicato –  effettuare la comunicazione entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione; effettuare analoga comunicazione ove intervengano integrazioni o variazioni entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento. Per questo la Regione assegnerà un codice identificativo per ogni locatore mediante un portale unico cui si accede dal sito http:/www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche“.

“L’adempimento in questione, previsto nel quadro di una normativa che si è già evidenziata in modo negativo al punto da essere impugnata dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale per le gravi violazioni in essa contenute, risulta particolarmente gravoso, specie per le persone con minore dimestichezza con i mezzi informatici, che dovranno quindi rivolgersi a soggetti esterni, sopportando le relative spese,, senza che se ne ravveda una qualche pubblica utilità, se non quella della sponsorizzazione degli interessi della potente lobby degli albergatori – prosegue la nota -. A quest’ultimo proposito, si deve sottolineare che la legge prevede la comunicazione di informazioni relative all’attività svolta che siano ‘utili ai fini statistici’. Sennonché la delibera della Giunta, dopo aver inopinatamente distorto nelle premesse tale previsione, parlando di informazioni ‘utili anche a fini statistici’, inserisce, fra gli elementi da comunicare al Comune (confronta Allegato A della delibera n° 1267), tutta una serie di notizie, che dovrebbero essere addirittura aggiornate in caso di variazioni, la cui utilità ‘ai fini statistici’ è oggettivamente difficile da capire. Non si comprende, infatti, perché il Comune debba sapere, ad esempio, come sia arredata la cucina della casa da affittare, se nell’arredo siano compresi seggioloni per bambini, lettini con sponde per bambini, sedile da doccia a parete e numerose altre particolari amenità, soprattutto se si tiene conto delle paradossali sanzioni (fino a 1.500,00 euro) in caso di comunicazioni ‘incomplete’“.

“A quanto sopra, si aggiunge una obiezione di fondo: non ha senso equiparare le abitazioni alle strutture ricettive. Mentre queste ultime sono naturalmente destinate ad ospitare turisti, le normali case ad uso di civile abitazione possono avere, nel corso di un anno o anche di un solo mese, destinazioni del tutto diverse: il proprietario può occuparle direttamente, ovvero concederle in locazione per periodi più o meno lunghi e per finalità diverse da quelle turistiche, anche in caso di locazioni brevi, ad esempio per esigenze lavorative o di studio dell’inquilino – termina il comunicato -. Ragione per la quale una richiesta preventiva di informazioni risulta del tutto in conferente“.

 

Roma,  5 marzo 2019

Fonte: Ufficio Stampa