CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO E NUOVI ADEMPIMENTI

Il convegno regionale Fiaip sulle nuove direttive in materia di antiriciclaggio, recentemente svoltosi a Milano, ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, con circa 400 agenti immobiliari e mediatori creditizi in sala. Fiaip Bergamo ha partecipato con una cinquantina di associati, organizzando anche un pullman per la trasferta.

L’argomento scotta, sia perché il riciclaggio pervade la ns economia ed è molto più vicino a noi di quanto non pensiamo, sia perché grande è il timore di sbagliare nell’applicazione della nuova normativa.

 
Impossibile riassumere 4 ore di convegno in poche righe, rimandiamo all’ottima dispensa e alla modulistica presente sul sito www.fiaip.it nello “speciale antiriciclaggio” in homepage. Dalla stimolante relazione del Prof. Ranieri Razzante (uno dei padri della nuova legge, che ha recepito una consolidata direttiva europea) emergono alcune importanti novità che esprimono la ratio dei nuovi provvedimenti. Sono tutte da prendere maledettamente su serio, anche se a volte non prive di risvolti grotteschi. Sdrammattizziamo la legge, ma APPLICHIAMOLA, in attesa del regolamento attuativo.
 
  1. Il principio della “Adeguata Verifica della Clientela“ (customer due diligence) prende il posto della vecchia “presunta conoscenza del cliente“, obbligandoci ad una procedura identificativa puntuale, facendo firmare al cliente un questionario con indicazione dello scopo della transazione immobiliare (es: “acquisto prima casa”) e di eventuali soggetti terzi per i quali il cliente sta conducendo l’operazione.
  2. Mentre nella normativa precedente l’approccio era formale, con registrazione del cliente e dell’operazione, ora l’interesse dell’amministrazione finanziaria è sostanziale: oltre all’adeguata verifica della clientela, dobbiamo conservare per 10 anni il preliminare e la copia dei mezzi di pagamento di caparre e acconti. Ma non basta: dobbiamo recuperare anche l’ultimo assegno circolare del saldo all’atto notarile, o in alternativa una copia del rogito. Se anche abbiamo l’assegno, dobbiamo indicare almeno il numero di repertorio dell’atto.
  3. Quindi mentre prima si poteva non presenziare al rogito (anzi si evitava un’ulteriore registrazione sul registro unico antiriciclaggio), ora dobbiamo partecipare al rogito, per 2 motivi: a) verifica dell’eventuale sostituzione dell’acquirente mediante cessione del preliminare (con obbligo di identificazione del cessionario); b) completamento della tracciabilità del saldo prezzo (vedi punto precedente). Cosa succede se l’agente immobiliare viene tagliato fuori dalle parti, che gli rogitano alle spalle? Non lo sappiamo, quindi in attesa di chiarimenti ministeriali è una situazione pericolosa, da evitare.
  4. Lo stesso archivio unico antiriciclaggio (che si consiglia di continuare a compilare per rigore metodologico) può essere sostituito dai normali sistemi di archiviazione elettronica della clientela (“con elaborazione mensile delle informazioni ivi contenute”). L’importante è che, in caso di interrogazione da parte dell’amministrazione finanziaria o della magistratura, siamo in grado di produrre in 3 giorni il ”fascicolo della clientela”, contenente documenti d’identità, questionario firmato dai clienti, preliminare, tracciabilità pagamenti, rogito o almeno numero di repertorio. Passati invano i fatidici 3 giorni saremmo alla mercé degli inquirenti, con conseguenze che svariano dalla multa salata all’accusa di concorso in riciclaggio.
  5. E il terrorismo? Come non bastasse, dobbiamo consultare una black list di tipi pericolosi per escludere che il ns cliente ne faccia parte. Quale sia questa lista dei cattivi però il ministero non lo dice (forse per la privacy…), lasciando alla ns creatività. La legge dice anche per il vero che gli obblighi sono commisurati alla struttura dell’agenzia, ma non fornisce lumi interpretativi sui criteri di graduazione dell’obbligo.  A meno che non basti inserire nel questionario la domanda “lei è un terrorista?” (che del resto è presente nei moduli dell’immigration americana!).
  6. Allo stesso modo, in presenza di clienti stranieri, dobbiamo accertarci anche mediante questionario che non si tratti di PEPS (politically exposed persons = persone politicamente esposte), cioè detentori di importanti cariche politico/amministrative e loro familiari (si fa l’evocativo esempio di Carla Bruni, neo-pep causa recente coniugio).  In caso di risposta affermativa (e solo in questo caso), dobbiamo farci indicare anche la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto.
  7. Restano e anzi vengono rafforzati gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, individuate in base alla predente lista di “indicatori di anomalia”, in fase di aggiornamento da parte ministeriale.
 
Insomma sarà pur vero che il ns compito non è la repressione ma la prevenzione dell’antiriciclaggio, ma a me viene in mente che da bambino sognavo di fare il poliziotto. Da grande, diventando agente immobiliare, senza saperlo ho coronato il mio sogno.