Convenzione FIAIP Novara e Collegio Notarile per trascrizione preliminari

          

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NOVARA, VERCELLI E CASALE MONFERRATO ED

 IL COLLEGIO PROVINCIALE DI NOVARA DELLA F.I.A.I.P.

(FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI)

 

Con la sottoscrizione, avvenuta in Novara, in data 28 novembre 2007, del presente protocollo d’intesa,

da una parte

il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, rappresentato dal Presidente dr. Gian Vittorio Cafagno,

e dall’altra

il Collegio Provinciale di Novara della F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), rappresentato dal Presidente Roberto Caccia,

hanno concordato la seguente procedura operativa.

L’agente immobiliare F.I.A.I.P. farà sottoscrivere all’aspirante acquirente una proposta di acquisto che rimarrà irrevocabile per un termine congruo: mediamente, potrebbe essere adottato quale standard di riferimento un termine di quindici giorni.

All’atto della sottoscrizione della proposta irrevocabile, l’acquirente dovrà rilasciare all’agente immobiliare F.I.A.I.P.  un assegno, di importo sufficiente a comprovare la serietà dell’intento contrattuale, intestato al venditore, non trasferibile, del quale sarà espressamente precisata la non negoziabilità fino alla sottoscrizione del contratto preliminare, salvo, naturalmente, un ingiustificato inadempimento dello stesso acquirente.

La proposta irrevocabile dovrà contenere:

·     l’eventuale riserva di designare un differente contraente, entro un termine preciso, comunque antecedente alla data prevista per la stipula dell’atto pubblico;

·     la descrizione particolareggiata, corrispondente alla realtà di fatto, dell’immobile da acquistare, con l’indicazione anche sintetica dei dati catastali;

·     l’indicazione degli elementi necessari per l’individuazione dell’immobile sotto il profilo urbanistico (concessioni, D.I.A., ecc.) o delle eventuali irregolarità e relative sanatorie;

·     il prezzo offerto e le relative modalità di pagamento;

·     l’indicazione di eventuali iscrizioni ipotecarie o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile;

·     gli accordi tra le parti relativi all’immissione nel possesso dei beni oggetto della proposta d’acquisto;

·     l’indicazione del termine previsto per la stipula del rogito;

·     la designazione del notaio che dovrà occuparsi della predisposizione del contratto preliminare e della conseguente stipula del rogito.

La proposta sarà assoggettata alla condizione sospensiva essenziale della preventiva positiva disamina giuridica da parte del Notaio designato per la redazione del contratto preliminare e dell’atto definitivo di compravendita.

Acquisita la disponibilità del venditore ad accettare la proposta, l’agente immobiliare F.I.A.I.P. consegnerà tempestivamente tutta la necessaria documentazione al notaio designato, il quale, nel termine di sette giorni lavorativi, dovrà effettuare la verifica dei documenti e la disamina giuridica, espletando tutti gli adempimenti necessari per poter giungere alla sottoscrizione del contratto preliminare.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o di documentazione supplementare (ivi comprese, ad esempio, planimetrie dell’immobile) saranno rivolte direttamente dal notaio all’agente immobiliare F.I.A.I.P., che se ne farà debitamente carico.

Esaurita, con esito positivo, nel termine indicato, l’indagine giuridica, il notaio, sempre per il tramite dell’agente immobiliare F.I.A.I.P., convocherà tempestivamente le parti per la sottoscrizione del contratto preliminare.

L’agente immobiliare dovrà presenziare alla sottoscrizione del preliminare, allo scopo di fornire chiarimenti in ordine a fatti, circostanze, patti e modalità eventualmente non risultanti dalla documentazione depositata.

Nel contempo, in tale sede, l’agente immobiliare fornirà al notaio i dati e gli elementi da utilizzare per le dichiarazioni fiscali che le parti dovranno rendere in sede di stipula del rogito, relativamente all’operato del mediatore ed al compenso corrispostogli.

Il preliminare sarà ovviamente registrato ed eventualmente trascritto, su richiesta delle parti, a cura del notaio, entro e non oltre venti giorni dalla data di sottoscrizione autentica.

All’atto della sottoscrizione del preliminare, qualora le parti, espressamente e concordemente tra loro, chiedano che non si faccia luogo all’autenticazione delle sottoscrizioni ed al conseguente adempimento pubblicitario della trascrizione, il notaio comunque curerà che la scrittura privata venga registrata, facendo sottoscrivere, per motivi precauzionali, il mod. 69 dallo stesso agente immobiliare.

Nel rispetto di tale accordo, a condizione che sia il contratto preliminare che il rogito definitivo di compravendita vengano ricevuti dal medesimo notaio, ai fini della determinazione del compenso professionale notarile, sono considerati unica prestazione professionale l’atto pubblico o di autenticazione del contratto preliminare di cui all’art. 2645 bis C.C. e l’atto pubblico di autenticazione del contratto definitivo. In tal caso il Notaio richiederà alla parte promissaria acquirente, contestualmente alla stipula del contratto preliminare, unicamente le imposte relative alla registrazione ed alla trascrizione, nonché l’onorario principale di repertorio, ridotto al 50%, come previsto dal D.M. 27/11/2001 G.U. 17/12/2001 N°292.