Le nuove regole fiscali sui fabbricati trovano il «sigillo» delle Entrate

Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007 dell’agenzia delle Entrate avente per oggetto il «Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 e successive modifiche – Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati (articolo 35, commi da 8 a 10-sexies). Ulteriori chiarimenti».
 
 
 
PREMESSA
Con la presente circolare si fornisce risposta a taluni quesiti presentati su problematiche specifiche in relazione alle disposizioni introdotte dall’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (nel prosieguo decreto legge), concernenti la revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati ai fini delle imposte indirette.
Le risposte fornite devono ritenersi integrative della circolare n. 27 del 4 agosto 2006, illustrativa delle norme richiamate, alla quale si rinvia per un quadro generale della disciplina vigente in materia.
1. Rettifica della detrazione Iva già operata in base
alla normativa previgente al decreto legge
D. Premesso che il nuovo regime di tassazione previsto dal decreto legge per le cessioni e le locazioni di fabbricati, estendendo l’area della esenzione Iva, produce effetti sulla detrazione d’imposta operata, si chiede con quali modalità una impresa costruttrice che abbia detratto l’imposta relativa alla costruzione dell’immobile in base alla normativa previgente al decreto legge, debba rettificare tale detrazione per le operazioni qualificate esenti dalla nuova normativa. In particolare, si chiede se la rettifica debba essere effettuata al compimento del quadriennio o al momento della vendita dell’immobile ed inoltre se debba essere effettuata anche nel caso in cui la detrazione sia stata effettuata nel corso del 2006?
R. L’articolo 35, comma 9, del decreto legge ha limitato, in sede di prima applicazione delle nuove regole di tassazione degli immobili, l’obbligo di rettificare la detrazione operata in base al previgente regime Iva, che prevedeva l’imponibilità all’imposta per molte delle cessioni e delle locazioni di fabbricati divenute successivamente esenti in base al decreto legge.
A tal fine, sono stati dettati criteri differenti a seconda che l’immobile considerato sia strumentale o abitativo e, in quest’ultima ipotesi, inoltre, a seconda che il soggetto che effettua l’operazione sia o meno impresa costruttrice o di ristrutturazione.
La limitazione dell’obbligo di rettificare la detrazione già operata, prevista in misura più ampia per gli immobili abitativi, maggiormente interessati dal regime di esenzione, si pone in accordo con i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tutela del legittimo affidamento. In base ai suddetti principi, in presenza di radicali trasformazione dell’impianto normativo, vengono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti sulla base della normativa previgente.
L’affrancamento dall’obbligo di rettifica è previsto esclusivamente per le operazioni per le quali il regime di esenzione si applica in conseguenza delle modifiche introdotte dal