Aggiornamenti antiriciclaggio: IMPORTANTI NOVITA’ SULLA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Gli obblighi Antiriciclaggio ovvero quelli di identificazione, registrazione segnalazioni di infrazione denaro contante e titoli al portatore e di operazioni sospette sono nati sin dal 1991, erano riservati esclusivamente agli intermediari finanziari, istituti bancari mentre dall’anno 2006, con il recepimento della II° Direttiva Comunitaria, si sono estesi anche ad altre categorie di soggetti tra i quali i professionisti, gli agenti immobiliari e  i mediatori creditizi.
Oggi siamo al recepimento della III° Direttiva comunitaria con il  D.Lgs n. 151/2009  definito "Correttivo al D.Lgs.231/2007"con il quale possiamo confermare che tale estensione dei soggetti obbligati ha generato un diverso rapporto con il cliente, il quale purtroppo ad oggi non ha ancora compreso con chiarezza  i suoi obblighi e le sue responsabilità in materia di anti riciclaggio.
Dal 4 novembre 2009, con la pubblicazione nella sulla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009 – serie generale n.256 del D.Lgs n. 151 datato  25 settembre 2009 contenente “ Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.231/2007 “ abbiamo la sensazione che l’introduzione di ulteriori vincoli sempre più stretti sia lo strumento idoneo per adempiere alle singole obbligazioni e sia  a carico del soggetto designato come obbligato dalla normativa che  permettera’ il miglioramento della conoscenza del cliente e dei suoi comportamenti.
Il decreto correttivo amplia anche la platea dei soggetti obbligati introducendo altri figure di professionisti designati come destinati degli obblighi ( sindaci di società, revisori contabili, inclusi i prestatori di servizi a società e trust , consulenti de lavoro ) Introduce inoltre alcuni esoneri in riferimento alla specifica attività ad esempio di redazione e/o trasmissione di documentazione di natura fiscale e in materia del personale dipendente.
Per l’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA gli obblighi sono commisurati in base all’attività e nel momento in cui si avviano rapporti continuativi , prestazioni professionali e/o operazioni occasionali si dovrà pertanto adempiere alla c.d. “schedatura del cliente” , attività che potrà essere delegata ad un dipendente e/o collaboratore purché formalmente incaricato e autorizzato con espressa accettazione, ma con responsabilità sempre ricadente sul soggetto obbligato.
Il c.d. Correttivo – D.lgs.151/2009 – contiene molte novità anche in merito alle OPERAZIONI COLLEGATE E FRAZIONATE e in tale fattispecie si riscontra la precisazione in merito a queste operazioni per le quali le prestazioni professionali, le operazioni occasionali , che comportino movimento di mezzi di pagamento superiori a 15.000 euro , d’ora in poi rileveranno , ai fini di fa scattare gli obblighi di adeguata verifica, sia se effettuate con operazione unica, sia se composte da più operazioni tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata.
E’ ormai consolidata applicazione nel nuovo sistema del concetto di operazione frazionata, che mira a colpire le operazioni artificiosamente suddivise in più operazioni, in sintonia con la logica della Direttiva 2005/60CE.
In merito a quanto sopra viene cancellata la rilevanza, ai fini adeguata verifica della clientela della operazione collegata, e viene previsto che per tutti i soggetti obbligati gli adempimenti  di adeguata verifica della clientela scattino quando i rispettivi clienti eseguano operazioni o prestazioni professionali anche occasionali che comportino la trasmissione movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata.
Chiaramente questa modifica riduce e chiarisce le circostanze in cui i vari soggetti destinatari del decreto debbano provvedere alla Adeguata Verifica.
Tra le novelle più di difficile interpretazione  si trova quella di cui alla specifica modifica all’art. 36,commi 1 e 2 ,che impone ai soggetti destinatari del decreto la REGISTRAZIONE DEI DATI anche del “ TITOLARE EFFETTIVO “, fermo restante l’obbligo di applicare a questa nuova figura anche la procedura completa di ADEGUATA VERIFICA.
Si commenta in modo palese che l’adeguata verifica ( analisi della rischiosità ! ) del Titolare Effettivo, ed in particolare in molti casi la sua identificazione, sarà conosciuta attraverso il cliente e quindi per interposta persona potrà pertanto risultare operativamente non facile.
Chiarimenti importanti sono stati oggetti di specifica  ad esempio i “TERMINI DI REGISTRAZIONE “ per i quali è stato precisato quanto segue: "Per i soggetti obbligati dalla normativa i termini di registrazione per assolvere agli obblighi di identificazione e di adeguata verifica della clientela, relativi a rapporti continuativi, operazioni occasionali e a prestazioni professionali di importo uguale o superiore a 15.000 euro ,decorre tempestivamente e comunque non oltre il 30° giorno successivo al compimento dell’operazione ovvero all’apertura ,alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero alla accettazione dell’incarico per una prestazione professionale ,all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni ".
In merito alla ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA è stato precisato puntualmente che la tempistica entro la quale l’adeguata verifica della clientela per i soggetti destinatari degli obblighi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 dovrà essere fatta al PRIMO CONTATTO UTILE e comunque dovrà altresì avvenire anche nei casi in cui vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero se vi siano dubbi sui dati precedentemente acquisiti.
La novità in assoluta sulla quale molti cultori della materia stanno discutendo riguarda il c.d. “SCUDO FISCALE “ e gli eventuali obblighi antiriciclaggio in riferimento alla platea dei diversi soggetti destinatari degli obblighi stessi.
E’  opportuno precisare che in materia di Scudo Fiscale, di cui al D.L.n. 78/2009 ,legge 3/08/2009 n. 102 ), è stato più volte precisato che in tali operazioni di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori territorio dello stato andranno valutati, a carico dei  vari soggetti obbligati, anche gli obblighi antiriciclaggio.
Il M.E.F. con la circolare protocollo 74199 del 12/10/2009 ha precisato e fornito chiarimenti proprio per i soggetti che interverranno nel perfezionamento di tali operazioni di cui alle procedure di rimpatrio e/o regolarizzazione.
Proprio sull’eventuale obbligo di “Segnalazione di operazione sospetta” il M.E.F. ha precisato che tale segnalazione andrà comunque fatta da tutti i soggetti designati come obbligati dalla normativa che ne vengano a conoscenza o quando gli stessi sappiano, o abbiano sospetti o ragione di sospettare che dietro la somma da scudare e/o scudata si celino REATI con presupposto di riciclaggio mentre in tutti gli altri casi la segnalazione potrà essere omessa avendo certezza che dietro le detenzioni estere si fossero celati solo reati e/o illeciti esclusivamente di valenza e di carattere fiscale.
Nell’ambito della formazione del personale, nulla è cambiato, quindi  l’unico adempimento che appare attualmente sprovvisto di esplicita sanzione e’ l’obbligo di adeguata formazione in tema di normative antiriciclaggio per il personale dipendente e i collaboratori di soggetti designati dalla normativa, come obbligati.
Obbligo che comunque qualora non attuato espone tale soggetto stesso a possibili sanzioni “indirette” inerenti la scarsa conoscenza dei clienti , dei titolari effettivi e delle operazioni da questi poste in essere,  perché il proprio personale non è in grado di attuare gli idonei e opportuni adempimenti in materia di antiriciclaggio.
Una nuova regola generale molto importante che metterà fine a interpretazioni contrastanti riguarda la casistica relativa al “PAGAMENTO CON MEZZI NON TRACCIABILI “.
A tal riguardo e’ ammesso nei pagamenti in contanti o con mezzi non tracciabili eguagliare o superare la soglia minima dei 12.500 euro attraverso il “cumulo di più rate” a condizione che il frazionamento non sia “artificioso“.
Infatti la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti. Ciascun versamento dovrà però essere inferiore alla soglia minima di 12.500 euro.
Secondo il parere del MEF con la nota del 12/06/2008 si chiarisce che nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 12.500 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa e/o è conseguenza di preventivo accordo fra le parti.
Secondo il parere n. 1504/95 del Consiglio di Stato (richiamato dal MEF il 12/06/2008 ) e’ potere discrezionale dell’Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.
E’ opportuno ricordare, in riferimento ai trasferimenti mezzi non tracciabili Intra – Extra comunitari ( D.Lgs. n. 195 del 19/11/2008), che gli stessi trasferimenti di contanti e/o mezzi non tracciabili, relativo a somme pari o superiori a 10.000 euro, sia in entrata e/o in uscita dal territorio nazionale, avranno l’ obbligo di “Dichiarazione Valutaria“ da depositare all’ Agenzia delle Dogane. Questa obbligo  è applicabile anche fra paesi comunitari.
Tale dichiarazione, redatta su modello ministeriale, potrà essere alternativamente trasmessa in forma telematica prima dell’attraversamento della frontiera conservandone copia e numero di registrazione attribuito dal sistema o consegnata in forma scritta al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi che ne rilasciano copia con attestazione di ricevimento.
La normativa chiarisce altresì che per “mezzi non tracciabili“ si intendono banconote e monete in corso legale, strumenti negoziabili al portatore, compreso “Traveller’s cheque“, assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento (girati senza restrizioni , a favore di beneficiari fittizzi), strumenti incompleti quali assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario.