APE E SANZIONI | Nasce un “Fiaip Risponde” dedicato all’argomento

Al fine di fare chiarezza in materia di Attestati di Prestazione Energetica, obblighi di pubblicità a carico degli Agenti Immobiliari e relative sanzioni in caso di inadempimento, Fiaip ha istituito una sezione dedicata all’interno del sito nazionale, che permetterà di consultare in ogni momento la normativa vigente e conoscere l’attività svolta dalla Federazione affinchè si possa lavorare con regole chiare e responsabilità distribuite in modo equo.

Con l’occasione si ribadisce inoltre che, pur con la raccomandazione di osservare l’obbligo di indicazione  dell’Indice di Prestazione Energetica negli annunci di vendita e di locazione per evitare che interpretazioni non corrette da parte degli Enti ispettivi abbiano conseguenze negative anche per la nostra categoria, fino alla pubblicazione dei decreti attuativi del D.L.n.63/13 rimangono inalterate le vigenti Leggi regionali in materia le quali, nello specifico, non prevedono nessun tipo di sanzione pecuniaria in relazione all’obbligo di indicazione dell’IPE negli annunci commerciali (ad esclusione della Regione Lombardia, dove invece le sanzioni sono state deliberate precedentemente).

Qualora il materiale pubblicato non dovesse essere sufficiente a risolvere ulteriori dubbi, Fiaip mette anche a disposizione un servizio dedicato Invia Il Tuo Quesito che sarà possibile utilizzare in caso di fattispecie particolari per le quali vi sia necessità di un’attenzione specifica.

Fiaip Emilia-Romagna, da sempre attenta all’argomento e consapevole dell’incertezza nella quale gli associati si trovano ad operare, ha fornito una serie di chiarimenti sui siti regionali e provinciali il 30/11/2012, il 02/02/2013 ed il 20/06/2013 : a seguito di ulteriori confronti con gli uffici competenti abbiamo quindi fornito le precisazioni che seguono.

  • Le uniche sanzioni applicabili in Emilia-Romagna in materia sono quelle previste dalla norma nazionale di riferimento, quindi le sanzioni previste dal D.Lgs. 192/95 così come modificato dal DL 63/2013, che sono in vigore dal 5 giugno anche nella nostra Regione; ci preme ricordare che in caso di violazione dell’obbligo di pubblicità dell’indice di prestazione energetica e della relativa classe il responsabile dell’annuncio è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di €500,00 fino ad un massimo di €3.000,00

  • Le modalità con cui effettuare i controlli e le relative procedure saranno definite nell’ambito della revisione delle disposizioni regionali in materia: la nostra Regione non ha ad oggi dato disposizioni particolari circa la loro applicazione e le relative procedure di accertamento e irrogazione, ivi compresi i soggetti coinvolti ed in particolare gli agenti accertatori

  • Le disposizioni già vigenti in Emilia-Romagna sanciscono l’equivalenza tra ACE ed APE, e quest’ultimo va quindi prodotto con le medesime modalità, compreso il caso di edifici privi di impianto termico

  • In base alle disposizioni regionali sull’annuncio immobiliare vanno evidenziati sia l’indice di prestazione energetica che la relativa classe

  • La disciplina regionale non prevede una definizione specifica di annuncio immobiliare, che consenta di limitare l’applicazione della disposizione a casi chiaramente individuati: riteniamo pertanto corretto adottare in merito un criterio estensivo, che necessariamente ricomprenda anche il cartello di promozione della vendita affisso in prossimità del cantiere. Ai cartelli andrà pertanto esteso l’obbligo di pubblicazione di indice di prestazione energetica e classe.

  • L’ACE/APE si riferisce – di norma – alla singola unità immobiliare: nel caso di annuncio immobiliare che comprenda diverse unità immobiliari dovrebbero quindi essere evidenziate le caratteristiche di ciascuna di esse (o singolarmente, o per gruppi omogenei)

Continueremo a lavorare per tenere tutti voi aggiornati sugli ultimi sviluppi normativi, e ad attivarci in ogni sede affinchè la nostra professione possa svolgersi sulla base di indicazioni chiare, pratiche e giuste. Per qualsiasi chiarimento siamo sempre a disposizione all’indirizzo segreteria@emiliaromagna.fiaip.it