Chiarimenti direttiva servizi

DIRETTIVA SERVIZI
IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL MERCATO DEI SERVIZI E DEL LAVORO 

LA DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE
LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI TRA GLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
1. LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI NELL’UNIONE EUROPEA – I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Sportelli unici e meno burocrazia per i prestatori di servizi che intendono avviare un’attività all’interno di uno Stato membro.
E’ quanto contenuto nella Direttiva 2006/123/CE emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea in data 12 dicembre 2006.
Essa costituisce il punto d’approdo di un faticoso processo legislativo teso a creare, entro il 2010, un vero mercato interno dei servizi, capace di agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell’ UE.

1.1. Obiettivo della Direttiva

La Direttiva mira ad apportare benefici alle imprese ed a tutelare i diritti del consumatore, rimuovendo l’elevato numero di ostacoli che impedisce ai prestatori di servizi (in particolare piccole e medie imprese) di espandersi oltre i confini nazionali e sfruttare appieno il mercato unico: tutto questo in un’ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati.
Tra le principali novità segnaliamo il principio della “libertà di prestare servizio”, che prevede, in base ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, il divieto per gli Stati di imporre al prestatore di servizi di un altro Stato membro requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti ai propri operatori, che non siano giustificati da ragioni di pubblica sicurezza, protezione della salute e dell’ambiente.
Tale principio si è sostituito, nella versione finale della direttiva, al cosiddetto “principio del paese d’origine”, in base al quale il prestatore di servizi è soggetto alle disposizioni dello Stato membro da cui proviene; principio previsto nella prima formulazione (la c.d. proposta “Bolkestein”), che tante polemiche aveva suscitato.

La finalità prioritaria è realizzare la concreta armonizzazione dei regimi normativi di accesso ed esercizio delle attività di servizi, abbattendo gli ostacoli alla prestazione nel mercato interno.
La direttiva, in altri termini, promuove il processo di pianificazione strategica perseguito dagli Stati dell’Unione oscurando definitivamente quelle dinamiche che fino ad oggi potevano animare i fenomeni di contrasto con l’equilibrio dei mercati.
Problema non trascurabile per gli analisti se soltanto si considera che il campo dei servizi rappresenta un settore in grado di generare il 70% del Pil comunitario.

1.2. Campo di applicazione della Direttiva

Il campo di applicazione della direttiva comprende qualsiasi servizio prestato dietro corrispettivo economico dai soggetti stabiliti nel territorio dell’Unione, sulla base della definizione di “servizio” prevista dai trattati.
Se questo è il principio, sono però previste rilevanti esclusioni.
La direttiva infatti non si applica a:
• i servizi non economici di interesse generale,
• i servizi finanziari,
• le reti di comunicazione elettronica,
• i servizi nel settore dei trasporti,
• i servizi sanitari e farmaceutici,
• i servizi audiovisivi,
• le attività d’azzardo (comprese le lotterie e le scommesse),
• i servizi sociali forniti dallo Stato,
• i servizi privati di sicurezza,
• i servizi forniti dai notai ed ufficiali giudiziari
.

In particolare, le disposizioni della direttiva non si applicano:
a) alle attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;
b) alla disciplina fiscale delle attività di servizi;
c) ai servizi d’interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico;
d) ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia, il sostegno ai bisognosi;
e) ai servizi finanziari inclusi i servizi bancari, ai servizi assicurativi, al servizio pensionistico, alla negoziazione dei titoli, alla gestione dei fondi, ai servizi di pagamento e a quelli di consulenza sugli investimenti;
f) ai servizi di comunicazione e ai servizi di trasporto aereo, marittimo, stradale e ferroviario;
g) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) ai servizi sanitari e a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell’esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
i) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
j) al gioco d’azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco;
k) ai servizi privati di sicurezza;
l) ai servizi forniti da notai
.

1.3. I principali obblighi per gli Stati membri

La Direttiva propone quattro finalità principali, in vista della realizzazione di un mercato interno dei servizi:
• facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell’UE;
• rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti;
• promuovere la qualità dei servizi;
• stabilire una cooperazione amministrativa tra gli stati membri
.

La Direttiva prevede altresì una serie di misure di semplificazione amministrativa in base alle quali gli Stati membri dovranno semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso e all’esercizio delle attività relative ai servizi, in particolare attraverso:
• l’istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;
• l’obbligo di rendere possibile l’espletamento di tali procedure per via elettronica;
• l’eliminazione degli ostacoli giuridici ed amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi
.

La normativa prevede l’obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità e di rispettare taluni criteri quanto alle condizioni ed alle procedure di autorizzazione applicabili al settore dei servizi.
Gli Stati membri dovranno altresì accettare certificati, attestati o documenti rilasciati da un altro Stato membro e non potranno imporre ai prestatori la presentazione di documenti già rilasciati da un altro Stato in forma originale o copia conforme, salvo sussistano ragioni di sicurezza o ordine pubblico.

1.4. La data di recepimento da parte degli Stati membri

Gli Stati membri avranno tempo fino al 28 dicembre 2009 per recepire la Direttiva, rivedendo la disciplina interna vigente in materia di accesso e di esercizio delle attività di servizi, al fine di verificarne la rispondenza ai nuovi criteri.
Prima di tale data sono comunque previsti una serie di adempimenti: le diverse amministrazioni nazionali dovranno comunicare alla Commissione Europea i regimi autorizzatori ed i diversi requisiti prescritti per l’accesso e per l’esercizio di un’attività di servizi.
Tali regimi saranno sottoposti ad una valutazione di conformità alla Direttiva, anche attraverso incontri bilaterali con le amministrazioni competenti.

2. I CONTENUTI DEL DECRETO DI RECEPIMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 dicembre 2009, ha approvato lo Schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno”.
Tale provvedimento, che interessa artigiani, commercianti e professionisti, dovrà essere attuato entro il 28 dicembre 2009, previo esame delle Commissioni parlamentari per il parere di conformità.

2.1. Liberalizzazione e semplificazione

Due i pilastri della norma: la liberalizzazione e la semplificazione.
In sostanza, per avviare un attività economica sarà sufficiente presentare al nuovo sportello unico o alle Camere di Commercio la dichiarazione di inizio attività per l’avvio dell’esercizio, senza attendere l’autorizzazione delle autorità competenti (Stato, regioni, enti locali).
I regimi autorizzatori, statali o regionali, potranno sopravvivere solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale.
Ossia, potranno essere imposte delle restrizioni all’accesso ed esercizio di una attività economica o professionale solo in funzione dell’ordine pubblico (oltre che nel rispetto dei criteri di proporzionalità e non discriminazione), della tutela dei consumatori oppure dei lavoratori.

Importanti novità sono contenute nello schema che recepisce la direttiva Servizi; in particolare in materia di semplificazione amministrativa. Lo schema prevede:
1) l’istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;
2) l’obbligo di rendere possibile l’espletamento di tali procedure per via elettronica;
3) l’eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi
.

Per facilitare la libertà di stabilimento, la direttiva prevede inoltre:
a) l’obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità e di rispettare taluni principi quanto alle condizioni e procedure di autorizzazione applicabili al settore dei servizi;
b) il divieto di taluni requisiti giuridici che esistono nelle legislazioni di determinati Stati membri e non possono essere giustificati, ad esempio i requisiti di nazionalità;
c) l’obbligo di valutare la compatibilità di un certo numero di altri requisiti giuridici alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
La regola per l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizio diventa la dichiarazione di inizio attività (DIA) con efficacia immediata: l’attività potrà essere avviata dalla data di presentazione delle domanda all’autorità competente.

2.2. Regime di libera iniziativa per le professioni

Per i professionisti si prevede il passaggio da un regime autorizzatorio ad un regime di libera iniziativa.
Una simile libertà incontra una limitazione nella salvaguardia delle particolarità del sistema ordinistico; ad esempio la direttiva riconosce agli ordini il potere di non concedere il via libera nella ipotesi in cui in Italia venga richiesto l’esame di Stato per poter svolgere una certa professione, e la stessa cosa non si verifica, invece, nel paese di provenienza.
Oltre tale situazione a commercialisti, consulenti e avvocati “europei” la disciplina europea garantisce la libera circolazione; tali professionisti potranno svolgere, quindi, sia prestazioni occasionali e temporanee, che aprire un ufficio in Italia in base alla qualifica ottenuta nel proprio Paese.
Anche la procedura sarà semplificata: ovvero non ci sarà più bisogno di aspettare il nulla osta ministeriale, ma sarà sufficiente presentare una domanda all’ordine; tale domanda dovrà avere in allegato tutta la documentazione concernente il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.
Entro il termine massimo di 2 mesi tale procedimento semplificato si dovrà concludere, altrimenti scatterà il cd. silenzio assenso.
Nei codici deontologici dovranno essere inserite novità per quanto concerne il fronte della pubblicità, dalle informazioni da fornire ai clienti, quale ad esempio le tariffe delle prestazioni.

2.3. Le novità in materia di commercio

Novità rilevanti arrivano anche per il settore commercio. Le più rilevanti sono le seguenti:
1) L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche potrà essere rilasciata, oltre che a persone fisiche e a società di persone, anche a società di capitali regolarmente costituite o a società cooperative (art. 69, comma 1).
2) L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, e la stessa abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago (art. 69, comma 2).
3) Vengono riformulati i requisiti per l’esercizio dell’attività di vendita e di somministrazione e quelli relativo all’esercizio in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e, di conseguenza vengono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998 e l’articolo 2 della legge n. 287/1991 (art. 70).
4) L’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta alla dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 (art. 71).

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2.4. Prevista la soppressione di Ruoli ed Elenchi Camerali

Agli articoli 73, 74, 75 e 76 dello Schema di decreto legislativo in commento, viene prevista la soppressione, rispettivamente:
– del Ruolo degli agenti di affari in mediazione (disciplinato dalla legge n. 39/1989);
– del Ruolo degli agente o rappresentante di commercio (disciplinato dalla legge n. 204/1985);
– del Ruolo dei mediatori marittimi (disciplinato dalla legge n. 478/1968);
– dell’Elenco degli spedizionieri (disciplinato dalla legge n. 1442/1941).

L’esercizio delle attività indicate sopra è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di Commercio dovrà verificare il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l’attività di cui sopra e iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.

Nelle disposizioni transitorie, dettate nell’articolo 80, si stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto in commento, saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui agli articoli 72 (attività di facchinaggio), 73, 74, 75 e 76, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l’invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

Il citato articolo 72 stabilisce che i soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di facchinaggio, ai sensi della legge n. 57/2001, come modificata dalla legge n. 40/2007, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio).

2.5. Modifiche all’art. 19 della legge n. 241/1990

Il primo comma dell’art. 84, dello schema di decreto legislativo in commento apporta una rilevante modifica all’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituendolo come segue:
“Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente”.

– Si riporta il testo dello:
.
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

3. DIRETTIVA SERVIZI – LE PROPOSTE DELLE REGIONI

La Conferenza delle Regioni – nella riunione del 27 gennaio 2010 – ha elaborato e licenziato il parere sul decreto legislativo che attua la direttiva europea relativa i servizi del mercato.

. Se vuoi scaricare il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, clicca QUI.

4. DIRETTIVA SERVIZI – LEGGI REGIONALI DI RECEPIMENTO

La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, detta norme in materia di:
a) sportello unico per le attività produttive;
b) di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
c) per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4541 concernente la procedura di maestro di sci;
d) in materia di partecipazioni societarie.

La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell’Unione europea, la libertà di stabilimento nonchè il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale (art. 1).

Saranno soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, da presentare al Comune in cui si intende svolgere l’attività o dove sono ubicate le strutture:
– l’avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all’aria aperta, nonché in quelle extralberghiere;
– l’avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all’aria aperta e nelle loro dipendenze;
– l’apertura di aree di sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all’aperto;
– l’apertura di campeggi;
– l’apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard;
– l’esercizio della professione di guida alpina, maestro di alpinismo e aspirante guida;
– l’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo;
– l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato;
– l’attività di vendita al dettaglio negli spacci interni;
– l’attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
– l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
– l’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore;
– l’apertura di imprese di pompe funebri; – l’apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia
.

– Si riporta il testo della legge regionale:
.
REGIONE EMILIA ROMAGNA – L.R. 12 febbraio 2010, n. 4: Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010.

DIRETTIVA SERVIZI 2008/8/CE
IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1. TASSAZIONE NEL PAESE DI STABILIMENTO DELL’ENTE – DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ARRIVANO I NUOVI CHIARIMENTI SULLE NUOVE REGOLE IVA

La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 (c.d "direttiva servizi") ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (c.d. "direttiva IVA"), per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.
Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA,individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Al riguardo, occorre anche tener conto che il Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2009 ha proceduto all’esame preliminare del Decreto Legislativo concernente la “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie”.
Su tale provvedimento, peraltro, relativamente alle regole generali di tassazione dei servizi, le competenti commissioni della Camera e del Senato non hanno formulato osservazioni particolari.

2. CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La direttiva comunitaria non è ancora stata recepita dall’Italia, ma arrivano dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulle nuove regole per individuare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA.
È stata infatti emanata la Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, concernente "Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi – Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008".

Il documento fornisce indicazioni in merito alle disposizioni contenute nella «direttiva Servizi» (2008/8/CE), con riferimento in particolare alla rilevanza territoriale dell’operazione.
Le novità introdotte dalla direttiva UE saranno in vigore dal 1° gennaio 2010.
La circolare dell’Agenzia fornisce istruzioni operative sulle norme comunitarie che vanno considerate direttamente applicabili. Il tutto in attesa del recepimento della direttiva comunitaria da parte dell’ordinamento nazionale. La circolare, quindi, anticipa le norme di recepimento.

Le novità sono due:
– cambia la regola generale del luogo di tassazione Iva dei servizi resi a soggetti passivi: si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore a quello di tassazione nel Paese di stabilimento dell’ente;
– scatta l’introduzione generalizzata del reverse charge per le prestazioni rilevanti in Italia rese da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

3. EMANATO IL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/8/CE

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010, il D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, recante "Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche’ il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie".

GUIDE E APPROFONDIMENTI
Il Dipartimento per le politiche comunitarie ha predisposto una ”Guida per il monitoraggio relativo alla direttiva Servizi”.
La guida propone alle Amministrazioni pubbliche uno strumento concreto per affrontare il primo obbligo richiesto dal legislatore europeo per il corretto recepimento della direttiva servizi: il monitoraggio della normativa nazionale in materia di attività di servizio.

Si riporta il testo della guida:
. DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE – Guida per il monitoraggio relativo alla direttiva “Servizi”.

. Se vuoi approfondire l’argomento sui contenuti della “Direttiva Servizi” e visitare il sito della Commissione europea, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento sui contenuti della “Direttiva Servizi” e visitare il sito del Dipartimento politiche comunitarie, clicca QUI.


In data 12 gennaio 2010 si è tenuto, presso la Camera di Commercio di Ferrara un Seminario su "Modelli Intrastat: nuovi adempimenti" in vigore dal 1° gennaio 2010.
E’ ora disponibile il materiale illustrato dai relatori all’incontro.

. Se vuoi scaricare il materiale relativo al Seminario, clicca QUI.

RIFERIMENTI NORMATIVI
. DIRETTIVA 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

. DIRETTIVA 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Circolare del 31 dicembre 2009, n. 58/E: Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi – Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008.

. D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18: Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche’ il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.