Compravendite senza certificazione: la UE chiede chiarimenti all’Italia

La Commissione europea chiederà chiarimenti all’Italia sulla legge 133/2008 che ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili. Lo ha annunciato il Commissario europeo all’Energia Andris Piebalgs, rispondendo all’eurodeputata Monica Frassoni che chiedeva alla Commissione di verificare la compatibilità della legge 133/2008 con la direttiva 2002/91 sul rendimento energetico in edilizia. Ricordiamo che dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.

13/11/2008 – La Commissione europea, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, chiederà alle autorità italiane di fornire informazioni sulla legge 133/2008 che ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e sulla compatibilità della legge stessa con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

È questa la risposta fornita dal Commissario europeo all’Energia Andris Piebalgs all’eurodeputata Monica Frassoni che chiedeva alla Commissione di verificare la compatibilità dell’art. 35 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 con l’art. 7 della direttiva 2002/91 (e con lo spirito dell’intera direttiva), dal momento che il suddetto art. 35 rende più difficile l’acquisizione, da parte del potenziale acquirente o locatario, dell’attestato del rendimento energetico di un edificio.

Ricordiamo che la legge 133/2008 ha abolito l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni.

Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.

Ricordiamo infine che, per effetto del Dlgs 311/2006, lo scorso 1° luglio è entrato in vigore l’obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari; dal 1° luglio 2009 tale obbligo sarà esteso alle singole unità immobiliari, sempre nel caso di trasferimento a titolo oneroso.