La maxisanzione contro il lavoro nero

Preme in questa sede preavvertire che il presente memo, stante la natura delle problematiche trattate, ha natura di sintesi e non può essere considerata esaustiva ma introduttiva, chi scrive si riserva quindi di produrre ulteriori dati maggiormente esaurienti su specifici eventi/materie ad eventuale richiesta degli interessati.

Sintesi della norma:

A decorrere dal 12 agosto 2006 la previgente normativa di contrasto al lavoro nero è stata integralmente sostituita dal nuovo disposto del cosiddetto "Decreto Bersani", il quale introduce significative modifiche alla normativa di riferimento, anche in risposta alla pronuncia di illegittimità costituzionale di parte del testo precedente, tali da rendere concretamente applicabile la misura sanzionatoria.
Va rilevato che l’ambito di applicazione della norma in questione non appare essere ristretto al settore edilizio/cantieristico, come da talune analisi si è adombrato, ma considerando la natura "generale" dell’ambito di applicazione della norma previgente che il nuovo testo va a sostituire, sembrerebbe invece rivolto a tutte i settori economici senza quindi preclusioni.

In sostanza la normativa novellata prevede ora la facoltà per il Servizio Ispettivo (Ministero del lavoro) presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, una sanzione amministrativa a titolo specifico (cui dovranno assommarsi tutte le ulteriori sanzioni emesse da altri enti e le eventuali azioni giudiziarie per fatti penalmente rilevanti), “da un minimo di Euro 1.500,00 ad un massimo di Euro 12.000,00, maggiorata di Euro 150,00 per ciascun lavoratore per ciascuna giornata di lavoro effettivo” cui deve essere automaticamente aggiunta la sanzione civile connessa all’omesso versamento dei contributi che non può essere inferiore ad Euro 3.000,00 (in pratica qualora che qualora il calcolo delle sanzioni civili sull’omesso versamento dei contributi previdenziali a norma della L. 388/2000 ammontasse ad una somma inferiore, a causa per es. di una ridotta durata del rapporto contestato, questa darebbe automaticamente elevata ad Euro 3.000,00, mentre invece qualora le sanzioni calcolate fossero superiori andranno applicate quelle effettive).

La sanzione è comunque pagabile dal sanzionato in misura ridotta, a norma dell’Art. 16 L. 689/1981, pari al doppio del minimo: Euro 3.000,00 maggiorato di Euro 150,00 per ciascun lavoratore per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Altra sostanziale modifica della normativa in questione è l’attribuzione della competenza ad emettere la sanzione al sopracitato Servizio Ispettivo presso la Direzione provinciale differenza, sottraendolo alla giurisdizione dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, cosa questa che valutata nell’ambito delle modalità del cosiddetto “Accertamento congiunto” ne dovrebbe di molto aumentare la potenziale efficacia, stante il fatto che potenzialmente tutti gli enti interessati dalla fattispecie del lavoro nero potrebbero emettere le sanzioni “proprie” sulla base del verbale di accertamento originale emesso dal Servizio ispettivo.

Sanzioni complessive:
L’eventuale comminazione della sanzione infatti non esime il sanzionato dalle restanti sanzioni derivanti dall’apparto normativo in materia di lavoro nero e conseguenti omissione di adempimenti di legge ed evasione dei versamenti di trattenute e ritenute di legge, che vengono riportati sommariamente nell’elenco a seguire:

  1. Omessa comunicazione dell’Assunzione al CPI: sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun lavoratore (pagabile in misura ridotta Euro 50,00 pro capite);
  2. Omessa registrazione sui libri di legge (paga e matricola): Euro 25,00 ad Euro 154,00;
  3. Evasione contributiva: contributi a carico del Datore di lavoro – pagamento degli stessi con interessi maturati in ragione d’anno;
  4. Evasione contributiva: contributi a carico del lavoratore – pagamento degli stessi con interessi maturati in ragione d’anno, oltre a potenziale denuncia penale per la specifica fattispecie di reato di cui al punto 6;
  5. Evasione contributiva: sanzione civile dal 30% al 60% da calcolare sul complessivo importo dei contributi;
  6. Omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore: reclusione sino a 3 anni e multa sino ad Euro 1.032,00.

Al cui complesso potrebbero inoltre aggiungersi eventuali sanzioni amministrative e/o civili per evasione fiscale.
È opportuno sottolineare che l’elenco di cui sopra ha natura sintetica, e non necessariamente corrisponde alle sanzioni che dovessero essere applicate in un caso specifico per il quale come ovvio dovrebbero applicarsi le eventuali fattispecie del caso.

Dott. Donato Menichella
Consulente Collegio FIAIP Emilia Romagna