Normativa di Riferimento Antiriciclaggio

FONTI COMUNITARIE:
Ia DIRETTIVA n.1991/308/CEE
IIa DIRETTIVA n.2001/97/CE
IIIa DIRETTIVA n.2005/60/CE + n.2006/70/CE

FONTI NAZIONALI:
Legge n.197/1991 (legge Antiriciclaggio considerata il provvedimento-base della normativa antiriciclaggio in Italia) La legge n. 328/1993 modifica i reati di riferimento, cioè quelli previsti ai sensi degli articoli 648-bis e 648-ter.
La Banca d’Italia nell’anno 1993 emana il suo primo Decalogo, contenente le Istruzioni operative per le segnalazioni di operazioni sospette.
Il D.Lgs n. 153/ 1997 introduce modifiche alla legge 197 del 1997, relative alla riservatezza delle segnalazioni, e all’istituzione di una apposita Commissione per l’esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte dall’U.I.C. Oltre alle regole per il ricevimento e il trattamento della segnalazione di operazioni sospette.
D.Lgs.n.374/1999 estende gli obblighi a nuovi soggetti che svolgono attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.
La Legge n. 388/2000 definisce il nuovo ruolo dell’U.I.C.
La Banca d’Italia nell’anno 2001 emana il suo nuovo Decalogo, conosciuto anche come Decalogo ter.
Il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2002 aumenta la soglia di limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore, da lire 20 milioni a euro 12.500,00.
D.Lgs.n.56 del 20/02/2004 (Attuazione II direttiva Comunitaria)in recepimento della cosiddetta II Direttiva europea antiriciclaggio, modifica l’elenco degli intermediari abilitati, le sanzioni ed include, tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, anche la categoria dei professionisti e degli agenti immobiliari.
D.M. n. 143 del 3/02/2006 Ministero dell’Economia e Finanze a carico degli operatori non finanziari.
Provvedimento U.I.C.del 24 Febbraio 2006 l’Ufficio italiano dei Cambi fornisce dei chiarimenti in relazione ai Decreti ministeriali n. 141, 142, 143.
D.Lgs 109 del 22 Giugno 2007 (contrasto al terrorismo)
D.Lgs 231/2007 pubblicato sulla G.U.del 14/12/2007 in recepimento Terza Direttiva Antiriciclaggio Unione Europea n. 2005/60/CE e n.2006/70/CE in vigore dal 29 Dicembre 2007 Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze del 20 Dicembre 2007 ( Chiarimenti applicativi ) Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze del 20 Marzo 2008 (nuove regole assegni e titoli al portatore)
D.Lgs 151/2009 correttivo al precedente Decreto in recepimento III Direttiva Decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2010, n. 101,contente indicatori di anomali e modalità su
operazioni sospette

CONTROLLI
Il nuovo D.Lgs ha trasferito alla Banca d’Italia le competenze e i poteri attribuiti all’Uffi cio Italiano dei Cambi (U.I.C.) in tema di controlli fi nanziari, prevenzione del riciclaggio e del fi nanziamento del terrorismo internazionale. Le funzioni più signifi cative svolte dall’U.I.C. sono state demandate, in forza dell’art. 6 del decreto legislativo, all’U.I.F. (Unità d’Informazione Finanziaria), istituita presso la Banca d’Italia. La U.I.F. svolge in piena autonomia ed indipendenza, infatti, le seguenti attività:

  • Analizza i fl ussi fi nanziari al fi ne di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di fi nanziamento del terrorismo;
  • Riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l’analisi fi nanziaria;
  • Acquisisce ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette;
  • Riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all’articolo 40.

L’U.I.F. può avvalersi, a tali fi ni, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del Decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; di fronte alle giustifi cate perplessità sorte dall’espresso riconoscimento di tale ampia facoltà è stata evidenziata la conformità della disposizione alla normativa vigente che già consente di utilizzare le informazioni contenute nell’anagrafe tributaria.
La U.I.F., avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle attività sopra elencate ha, inoltre, la facoltà di:

  • svolgere analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di fi nanziamento del terrorismo, su specifi ci settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifi che realtà economiche territoriali;
  • elaborare e diffondere modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e fi nanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di fi nanziamento del terrorismo;
  • sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale polizia valutaria, della D.I.A. e dell’autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di fi nanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

Sono coinvolte in tale attività anche le forze di polizia tenute ad effettuare ogni approfondimento opportuno delle segnalazioni trasmesse alla U.I.F avvalendosi, a tal fi ne, anche dei dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria.

VERIFICA e ACCESSI di POLIZIA : VIOLAZIONI VALUARIE E FISCALI
Tra le novelle di cui al D.Lgs 231/2007 all’art.36, comma 6, è precisato che i dati e le informazioni registrate negli archivio ai fini antiriciclaggio sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
Con l’emanazione della circolare GDF n.1/2008 è stato esplicitamente chiarito e precisato che i dati Antiriciclaggio possono essere utilizzati anche nel settore fiscale, principalmente ai fini della individuazione di disponibilità patrimoniale o di attività produttiva di reddito, in tutto o in parte sommersi.
Nella circolare stesso viene garantito che la Guardi di Finanza si impegna a mantenere il massimo riserbo sulla specifica fonte d’innesco da cui scaturisce il controllo.
Relativamente all’utilizzo dei dati e delle informazioni acquisite con poteri di "Polizia Valutaria " ai fini dell’accertamento fiscale ( articolo 2,comma 5, D.Lgs. 68/2001 richiamato dall’articolo 36del D.P.R. 600/1973) si prevede che tutti i soggetti istituzionalmente incaricati di svolgere attività ispettiva o di vigilanza che vengano a conoscenza di informazioni che integrano violazioni tributaria hanno l’obbligo giuridico di comunicare, di interessare il comando della guardia di finanza ,territorialmente competente ,per i dovuti approfondimenti.
Il comando della Guardia di Finanza che riceve la segnalazione dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria può procedere alla pianificazione della verifica fiscale nei confronti del soggetto segnalato ai sensi della stessa circolare n.1/1988 GDF.
L’utilizzo delle informazioni, dei fatti e dei dati che vengono acquisiti durante un accertamento con Poteri di "Polizia Tributaria " ai fini dell’accertamento valutario possono essere usati con procedimento diretto alla contestazione di alcune violazioni.
Le violazioni valutarie direttamente contestabili dai militari nell’ambito delle verifiche fiscali riguardano le seguenti casistiche:

  1. Infrazione ex art. 49 D.Lgs. 231/2007 ovvero in materia di denaro contante e/o titoli al portatore;
  2. Mancata istituzione dell’Archivio Antiriciclaggio;

Per gli accertamenti relativi a violazioni inerenti attività di adempimenti anti riciclaggio relativamente alla corretta tenuta dell’archivio anti riciclaggio e di eventuale mancata segnalazione di operazione sospetta si renderà necessari apposita delega da Unità Informazione Finanziaria e/o Nucleo Speciale di Polizia valutaria