Nuove norme per gli assegni bancari e postali

Limitazione dell’uso dei contanti e dei titoli al portatore
Riepilogo delle principali norme di Legge in vigore dal prossimo 30 APRILE 2008 (D.L. n. 231 del 21/11/2007)

Norme sugli assegni
I moduli di assegni bancari e postali vengono rilasciati muniti di clausola di non trasferibilità; gli assegni in forma libera sono rilasciati solo su richiesta scritta del cliente (art. 49 comma 4).

A partire dal 30 aprile 2008 gli assegni bancari dovranno essere intestati e Vi dovrà essere apposta la dicitura “Non Trasferibile”, è indifferente se a mano, a macchina o con timbro.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 5.000,00.- devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (comma 5).

Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una Banca o a Poste Italiane Spa (comma 6).

Il rilascio di assegni circolari e vaglia cambiari di importo inferiore a euro 5.000,00.- può essere richiesto dal cliente per iscritto senza la clausola di non trasferibilità (comma 8).

Per ciascun modulo di assegno bancario, circolare o vaglia cambiario richiesto in forma libera è dovuta dal richiedente la somma di euro 1,50 a titolo di imposta di bollo. Ogni girata deve recare, pena la nullità, il codice fiscale del girante (comma 10).