Obbligo della Partita Iva nei siti Internet delle Agenzie Immobiliari

Il numero di Partita Iva dell’agenzia immobiliare deve essere inserito nella Home Page del sito Internet.

L’obbligo deriva dall’art. 2 del DPR n. 404 del 2001.

Il mancato rispetto di tale norma, poco conosciuta e applicata, è soggetta ad una sanzione in caso di verifica da parte del fisco per la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal DPR 473 del 2007.

L’importo della sanzione varia da una minimo di € 258,23 ad un massimo di € 2.065,83.

E’ consigliabile regolarizzare eventuali posizioni non corrette attraverso l’inserimento della Partita Iva a condizione che ciò venga effettuato prima della constatazione della irregolarità.

L’obbligo dell’inserimento della Partita Iva ricade ai sensi della risoluzione n. 60 del 16/5/2006, di siti Internet delle imprese, arti e professioni utilizzati anche solo per scopi di promozione e pubblicitari.

Per questi casi le normative prevedono inoltre l’inserimento obbligatorio dell’indirizzo del sito Internet e tutti i dati del provider nei moduli di dichiarazione di inizio attività e di eventuali variazioni.

E’ quindi opportuno che le agenzie immobiliari provvedano a regolarizzare spontaneamente eventuali omissioni della partita Iva sui propri siti internet onde evitare provvedimenti sanzionatori da parte dell’Agenzia delle Entrate.