Procacciatori d’affari immobiliari

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la nostra tesi sulla incompatibilità della figura del Procacciatore d’Affari nel campo immobiliare con quella del mediatore affermando
che la stessa non e’ soggetta alla applicazione delle norme della Legge 39/89 – art. 6. e pertanto al Procacciatore d’Affari non spetta alcun diritto di mediazione e allo stesso può essere delegata l’attività di mediazione tipica delle agenzie immobiliari, la quale è riservata agli iscritti al Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, futuro R.I. – R.E.A.

Dopo il chiarimento del Ministero si ritiene che anche le iscrizioni nel Registro Imprese presso le CCIAA con la dichiarazione di attivita’: “Procacciatori di Affari per il reperimento di contratti ed affari relativi agli immobili e/o clienti” e/o con altre diciture similari, siano irregolari.

Sulla problematica sarà opportuno aprire un confronto con le CCIAA allo scopo di eliminare eventuali posizioni non conformi alle norme che regolano la nostra professione e che si possono configurare come attività abusiva nel campo della mediazione immobiliare.