Tabella sull’utilizzo del denaro contante

DAL

AL

IMPORTO

NORMA

RIFERIMENTO

09.05.1991 31.12.2001 Lire 20.000.000 Divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni art. 1 d.l. 3.5.1991 n. 143 conv. in legge 5.7.1991 n. 197
01.01.2002 25.12.2002 € 10.329,14 (a seguito conversione in euro degli importi in lire)  
26.12.2002 29.04.2008 € 12.500 La soglia oltre la quale non è consentito l’utilizzo di denaro contante è di euro 12.500, tale soglia è rimasta invariata sino al 29 aprile 2008 (in virtù dell’entrata in vigore differita dell’art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007 n.231); d.m. 17.10.2002
04.07.2006     Obbligo di tracciamento dei pagamenti nelle compravendite art. unico, comma 49, legge 27.12.2006 n. 296
30.04.2008 24.06.2008 € 5.000 La soglia oltre la quale non è consentito l’utilizzo di denaro contante è pari o superiore ad Euro 5.000 art. 49 d.lgs. 21.11. 2007 n. 231 (prima versione)
25.06.2008 03.11.2009 € 12.500 E’ fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad euro 12.500; il testo del 1° comma dell’art. 49 nella sua prima versione (fino al 3 novembre 2009) non sembra consentire utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati quando l’operazione complessiva è pari o superiore ad euro 12.500, salvo interpretazioni di maggiore apertura che possono riscontrasi in alcune note interpretative del MEF (nota 65633 del 12 giugno 2008 al CNDCEDC e nota 28107 dell’8 aprile 2009 al CNN) e salvo ritenere che la nuova disposizione introdotta dal 25 settembre 2009 n. 151 abbiano effetto retroattivo d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6.8.2008, n. 133
04.11.2009 30.05.2010  € 12.500 E’ fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad euro 12.500 e vige il nuovo testo dell’art. 49 (a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 25 settembre 2009 n. 151) che consente l’utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati inferiori alla soglia consentita salvo che i pagamenti non appaiano artificiosamente frazionato art. 49 d.lgs. 21.11. 2007 n. 231
31.05.2010    € 5.000 E’ fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad euro 5.000; in forza dell’art. 36 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad euro 15.000 art. 20 d.l. 31.5.2010 n. 78