Box pertinenziali: l’IVA e’ marginale

Sulle cessioni di autorimesse pertinenziali alle abitazioni la tassazione a Iva diventa marginale: l’imposta si applicherà infatti soltanto se la vendita è effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro quattro anni dal termine dei lavori. Negli altri casi si applicherà l’imposta proporzionale di registro (ed eventualmente le imposte proporzionali ipocatastali), come previsto per le cessioni di fabbricati abitativi.

Questo, in generale, l’effetto che pare discendere dalla presa di posizione assunta, in materia di tassazione delle unità pertinenziali, dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12 del 1° marzo 2007, che sembrerebbe avere sostanzialmente abbandonato il principio sotteso al precedente orientamento.

 

La circolare n. 19/2001. Pronunciandosi per la prima volta sulla questione, nella circolare n. 19 dell’1/3/01 l’Agenzia aveva precisato che l’aliquota Iva prevista per la cessione del bene principale era applicabile anche alla pertinenza soltanto se i due immobili formavano oggetto di un unico atto di vendita.

 

Se invece i due beni formavano oggetto di cessioni separate, l’aliquota prevista per il bene principale poteva estendersi alla pertinenza solamente nel caso in cui questa fosse rappresentata da un immobile C2, C6 o C7, limitatamente ad uno per ciascuna categoria, che l’acquirente destinava a pertinenza della prima casa acquistata con l’agevolazione fiscale, essendo tale fattispecie espressamente prevista dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/86.

 

Il revirement della circolare 12/2007. Come già osservato (si veda Italia Oggi del 03/03/07), nella circolare n. 12/2007, prendendo le mosse dal dl 223/06, viene ora affermato che la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale, consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale. La sussistenza di tale vincolo, pertanto, alla luce dei principi civilistici, comporta l’applicazione alla pertinenza della medesima disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale, sia nell’ipotesi in cui i beni siano oggetto del medesimo atto di cessione, sia nell’ipotesi in cui siano invece ceduti con atti separati.