Finanziaria per la casa

La Finanziaria è diventata legge. E tra gli emendamenti approvati innumerevoli sono quelli rivolti alla famiglia. Il testo prevede per i nuclei familiari più numerosi uno sconto fiscale di 1.200 euro e una detrazione d’imposta di 100 euro al mese per quelli con almeno quattro figli a carico.
Importanti le misure per la casa.
Vengono proposte due tipi di detrazioni.
La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.
La seconda detrazione spetta ai giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale , sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: per i primi 3 anni spetta una detrazione di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.
Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.
Sono previste delle detrazioni per l’affitto per gli studenti fuori sede.
Questa norma amplia l’ambito applicativo della detrazione Irpef del 19% relativa ai canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La detrazione viene estesa ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati

con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Importante novità per i mutui.
Il comma 160 dell’articolo 1, dal 1º gennaio 2008, prevede che nei contratti di mutuo occorrerà inserire (o allegare) una dichiarazione della parte mutuataria, che serve ad attestare che il mutuo è stipulato per comperare, costruire o ristrutturare la «prima casa» e cioè quell’abitazione il cui acquisto comporterebbe l’applicazione dell’imposta di registro al 3% o dell’Iva al 4 per cento.
Proprio su questa voce è importante sottolineare che verrà effettuato un giro di vite sulle sanzioni: verrà comminata una nuova sanzione, prima non prevista, per le inosservanze.
La legge dispone ora esplicitamente che è il mutuatario (e non la banca) a essere destinatario dell’azione del Fisco per il recupero della differenza tra l’aliquota agevolata (0,25%) e l’aliquota ordinaria da applicare quando non si tratta di prima casa (il 2%).