Ici obbligatoria anche se l’edificabilita’ e’ parziale

Per La Ctr di Bolzano il terreno e` sottoposto al prelievo comunale
 
Alla cassa con edificabilita` parziale
 
Un`area e` soggetta al pagamento dell`Ici anche se la potenzialita` edificatoria e` solo parziale.
Cio` che conta e` il valore di mercato che avrebbe l`immobile in un`ipotetica vendita.
Lo ha stabilito la commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, prima sezione, con la sentenza 32 del 9 gennaio 2007. Nel caso in esame, il contribuente aveva chiesto l`annullamento degli atti di accertamento emanati dal comune di Bolzano: pur compresi nella zona residenziale B del piano urbanistico, non avrebbero potuto essere utilizzati a scopo edificatorio per dimensione, posizione e distanza legale da rispettare.
 
Quindi, nessuna costruzione. Il ricorso fu accolto in primo grado in quanto, per definire edificabile un terreno, sarebbe necessario il requisito della concreta utilizzabilita`. Per il giudice d`appello i terreni, qualificati edificabili dal Comune, hanno mantenuto una residua capacita` di cubatura edificabile «e, comunque, riuscirebbero ad esplicare la propria capacita` edificatoria se uniti ai terreni confinanti».
 
In effetti, per definire gli aspetti controversi di «area edificabile», il legislatore e` intervenuto due volte con norme di interpretazione autentica. L`Ici e` dovuta se l`area e` inserita in un piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale, ma non approvato dalla Regione. Per l`articolo 36, comma 2 del decreto legge 223/2006 (manovra Bersani) un`area e` fabbricabile se puo` essere utilizzata a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal Comune, in maniera indipendente dall`approvazione della Regione e dall`adozione di strumenti attuativi. Cio` non solo per l`Ici, ma anche per le imposte erariali, dirette e indirette. E` una norma di interpretazione autentica, con effetti retroattivi (si veda Corte di cassazione, sentenza 25506 del 30 novembre 2006 e Ctr Lazio, sentenza 238 del 3 ottobre 2006).
 
L`articolo 11-quaterdecies, comma 16 del collegato alla Finanziaria 2006 (legge 248/2005) aveva gia` previsto che non servisse un piano di lottizzazione per pagare l`Ici. Non a caso, nella circolare 28 del 4 agosto 2006, l`agenzia delle Entrate ha precisato che, con la norma del decreto Bersani, e` stato esteso alle imposte sui redditi, all`Iva e al registro, il concetto di area edificabile contenuto nell`articolo 11-quaterdecies, «il cui ambito applicativo era riservato alla sola imposta comunale sugli immobili».
 
E` chiaro che un`area e` edificabile e soggetta all`imposta quando e` inserita nel piano regolatore generale, anche se non approvato: strumento generale imperfetto, ma efficace. A questa conclusione, tra l`altro, era gia` arrivata la Cassazione, con la sentenza 13817/2003, che, a sua volta, richiama come precedente la pronuncia delle Sezioni unite (5900/1997). La legge non prevede che l`utilizzabilita` a scopo edificatorio debba essere effettiva al momento del