Immobili: in arrivo nuove regole in materia di mutui

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01 febbraio 2007 il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 con il quale sono state introdotte interessanti novità in materia di mutui bancari.
 
In particolare, il provvedimento stabilisce che in caso di estinzione anticipata ovvero parziale di un mutuo, colui il quale lo ha acceso (il mutuatario) non dovrà più corrispondere alla banca alcuna somma a titolo di penale (art. 7 comma 1).
 
 
Tale previsione si applica solo in riferimento ai mutui:
 
Ø     bancari;
Ø     relativi all’acquisto della prima casa;
Ø     contratti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
 
Peraltro il provvedimento demanda all’Associazione bancaria italiana, d’intesa con le associazioni dei consumatori, la fissazione di regole volte a  definire l’importo massimo delle penali relative ai mutui stipulati prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge, per i quali quindi permane l’obbligo, in caso di anticipata estinzione del mutuo, di corrispondere alla banca la somma prevista a tal fine nel contratto ( art. 7 comma 5). In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il termine di tre mesi, spetterà alla Banca di Italia indicare la penale massima applicabile.
 
Il decreto legge interviene anche in materia di “portabilita“` dei mutui; viene infatti espressamente prevista la nullità di clausole volte a impedire o rendere onerosa la possibilità per il mutuatario di trasferire il mutuo presso una banca diversa da quella con la quale lo aveva acceso. In tal caso peraltro non si perderanno i benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa.
 
Infine, viene semplificata la procedura per la cancellazione delle ipoteche. Il provvedimento prevede infatti che la Banca avuta notizia dell’estinzione del debito ne dovrà dare comunicazione entro il termine di trenta giorni all’ufficio dei registri immobiliari, che a sua volta provvederà alla materiale cancellazione dell’ipoteca (art. 6).
 
 
Questa procedura semplificata è prevista solo nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
 
Ø    il creditore è una banca;
Ø    l’ipoteca è stata data a garanzia del credito derivante da un mutuo;